Art. 163.
(Disposizioni in materia di beni culturali).
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
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2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
6. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e b2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.
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9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti
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e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.